Bollatura registro Associazioni di Volontariato

Con la Legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002 "Norme per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale", la Regione Emilia-Romagna:

  • Riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale
  • Favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività
  • Istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale a cui possono iscriversi le associazioni che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente

Il Codice del Terzo settore, approvato con Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, all'articolo 4, indica quali sono gli enti del Terzo settore:
"Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, [...] costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore."

Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

Il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) ha previsto l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, all'interno del quale sono comprese le Associazioni di promozione sociale.

Fino a quando non sarà operativo il RUNTS, valgono però le iscrizioni al registro regionale.

Infatti, come indicato all'art. 101, comma 3 del Codice:
"Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore."

L'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ed è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dal Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 meglio noto come "Codice del Terzo settore".

Bollatura/Vidimazione dei Registri delle Associazioni

La VIDIMAZIONE dei REGISTRI delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione è di competenza del Segretario Comunale. La richiesta va presentata all'Ufficio Protocollo compilando l'apposito modulo.

Registro Regionale delle A.P.S.

L'’elenco di tutte le associazioni iscritte nel Registro regionale (volontariato e APS) è consultabile sul sito della Regione Emilia Romagna

Allegati

File Estensione Dimensione Download link
Domanda bollatura registro aderenti organizzazione di volontariato Compilabile PDF icon Domanda bollatura registro aderenti organizzazione di volontariato Compilabile pdf 112.49 KB