SCIA e Autorizzazione al Funzionamento

La DGR 564/2000 e ss.mm.ii si applica alle strutture che offrono servizi rivolti a cittadini che si trovano in difficoltà a la propria autonomia psico-fisica e relazionale, perseguendo la finalità di favorire processi di emancipazione da situazioni di privazione/esclusione.

La Delibera Regionale norma quali sono le strutture soggette all’obbligo dell'autorizzazione al funzionamento e quali soggette alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

  • STRUTTURE SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO 
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Le stretture semi residenziali/residenziali, già operanti sul nostro territorio o quelle di nuove istituzione che offrono i servizi rivolti:

- cittadini portatori di handicap per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e sostegno della famiglia;

- anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona ed al sostegno della famiglia;

- cittadini malati di AIDS o con infezione da HIV che necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

- cittadini adulti con esiti di patologia psichiatrica, clinicamente stabilizzati, anche in fase di reinserimento, che presentano bisogni prevalentemente nell’area del supporto educativo, sociale e della riabilitazione di mantenimento, senza necessità di assistenza sanitaria continuativa a livello residenziale.

Le stretture che devono obbligatoriamente presentare la SCIA e quindi non sono soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento sono:

- le strutture con finalità prettamente abitative;

- le strutture che offrono ospitalità ai soli fini della frequenza a corsi scolastici o di istruzione; - le strutture con finalità formative o di inserimento lavorativo;

- le strutture di cui L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori";

- le strutture con finalità diverse da quelle socio-assistenziali anche se al loro interno sono ospitati soggetti deboli o a rischio di emarginazione;

- gli appartamenti protetti ed i gruppi appartamento per anziani e disabili, persone con patologie psichiatriche, persone con dipendenze patologiche, le case famiglia, che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti.