Data di ultima modifica: 
28 Giugno 2018

Pagare l'IMU - Imposta Municipale Propria

PAGARE L' IMU (Imposta Municipale propria)

Principali riferimenti normativi
*Ai sensi dell'art. 1 comma 703 della Legge di Stabilità 2014 "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Artt. 8 - 9 - 14
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Art. 13 (convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214)
D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44)
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Art. 1, commi da 158 a 172, della L. 27 dicembre 2006, n. 296( Legge finanziaria 2007)
D.L. 24 gennaio, n. 1, (convertito in L . 24 marzo 2012, n. 27)
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, (convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44)
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, (convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213)
L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)
D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (convertito in L. 6 giugno 2013, n. 64) 
D.L. 31 agosto 2013, n. 102 (convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124)
D.L. 30 novembre 2013, n. 133 (convertito in L. 29 gennaio 2014, n. 5);
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)
 

Presupposto dell'Imposta

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazione principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso). Restano valide le definizioni di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, fornite per l'Imposta comunale sugli immobili in vigore negli anni precedenti.


Soggetti passivi

Sono soggetti passivi dell'IMU:

- il proprietario dell'immobile;
- l'usufruttuario;
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il locatario di bene in leasing;
- il concessionario di beni demaniali.

Nel caso di locazione finanziaria, si ricorda che, ai fini IMU, l'art. 9, D.lgs. n. 23/2011, richiamato dal D.L. n. 201/2011, stabilisce che è soggetto passivo dell'IMU il locatario.
Tale soggettività, inoltre, riguarda gli immobili da costruire e quelli costruiti e decorre dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

Le ipotesi di esclusione

In materia di IMU, si ricorda che dal 1° gennaio 2014, nel riscrivere alcune diposizioni dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 214/2011, l'art.1, comma 707 della L. n. 147/2013 apporta queste modificazioni:

− esclusione dell'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze (massimo 1 per categoria), ad eccezione degli immobili iscritti in catasto nelle categorie A/1, A/8 ed A/9 (abitazioni di lusso).
Si ricorda a questo proposito che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Sono altresì escluse dall'IMU, in quanto assimilate per legge all'abitazione principale, le seguenti unità immobiliari:

- abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari;
- alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

E' esclusa dall'applicazione dell'IMU, in quanto dall' 1/1/2015 per legge assimilata all' abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sono escluse dall' IMU in quanto assimilate all'abitazione principale dal Regolamento Comunale le seguenti fattispecie:

- unità immobiliare e relative pertinenze a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, a condizione che la stessa non risulti locata;


A norma del comma 708 della legge di stabilità 2014, "A decorrere dall' anno 2014, non è dovuta l' imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011".

Sono esenti dall' IMU dal 1° gennaio 2014 i beni merce (che non hanno pagato il saldo 2013 per disposizione di legge). Appartengono a tale tipologia di immobili i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Si segnala che, a norma dell' art. 2 comma 5 bis del D.L. 102/2013, ai fini della applicazione del beneficio il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indicagli identificativi catastali degli immobili per i quali il beneficio si applica.



ALIQUOTE IMU 2015

Con atto di Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2015 sono state deliberate per l'anno 2015 le medesime aliquote e detrazioni del 2014:

- aliquota per l' abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A/8, A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze 6,00 per millecon detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione.

- aliquota per aree edificabili, terreni agricoli e fabbricati diversi da quelli di cui al punto precedente e soggetti ad IMU 10,60 per mille.


Versamento IMU


Il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato mediante F24 utilizzando i codici tributo e il codice Comune di seguito riportati:

Codice ComuneC 469

Codici Tributo
- 3912 "IMU abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9" 
- 3916 "IMU aree edificabili" 
- 3918 "IMU altri fabbricati" 
- 3925 "IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota Stato"
- 3930 "IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota Comune"

Il versamento dell'imposta può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento dell'imposta con il modello F24 non prevede l'applicazione di commissioni.
Allo Stato va versata solamente l'IMU relativa ai fabbricati del gruppo catastale D calcolata con l'aliquota standard dello 0,76%, utilizzando il codice tributo 3925. La quota di competenza comunale, pari al 3 per mille (10,60 - 7,60) deve essere versata utilizzando il codice tributo 3930.

Il versamento dell'IMU si effettua in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre 2015.

L' imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00: tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l' anno e non alle singole rate di acconto e saldo.


Immobili di interesse storico artistico
I fabbricati di interesse storico e artistico (art.10 D.Lgs. 42/2004) hanno diritto alla riduzione del 
50% della base imponibile, calcolata utilizzando la rendita presente in catasto.

Immobili Inagibili - Inabitabili
A norma del Regolamento comunale, sono considerati inagibili - inabitabili i fabbricati che sono oggettivamente ed assolutamente inidonei all' uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all' integrità fisica o della salute delle persone, in quanto diroccati, pericolanti o fatiscenti e tale degrado fisico sopravvenuto non è superabile con interventi di manutenzione.
Questi immobili hanno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile, calcolata utilizzando la rendita presente in catasto.
A tale scopo il contribuente deve richiedere, a proprie spese, una perizia all'Ufficio tecnico comunale ovvero può presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà che il Comune potrà successivamente verificare. La riduzione dell' imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all' ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato.

Immobili inagibili da Sisma
I fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente, 
sono esenti IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 30/6/2015. Si invitano i contribuenti all' approssimarsi del saldo 2015 a prendere informazioni presso l' ufficio per verificare se, eventualmente, la legge dello Stato ha prorogato l' esenzione da sisma.

Dicharazione IMU
Il termine per la dichiarazione di variazione IMU è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui 
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
In sede di conversione del D.L. n.102/2013 il legislatore ha chiarito l'obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza anche per:
- gli immobili merce che godono dell'esenzione a partire dalla seconda rata 2013;
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che sono stati equiparati all'abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013;
- l' unico alloggio delle forze di polizia, vigili del fuoco e Prefetture assimilato all' abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013.

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Modifica regolamento IMU DCC 37 2015 PDF icon CC_37_2015_REGOLAMENTO_IMU_MODIFICA.1435314758.pdf pdf 552.61 KB
Aliquote IMU 2015 DCC 9 2015 PDF icon C_C_9_2015_IMU_conferma_aliquote_.1432117284.pdf pdf 409.45 KB