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Data di ultima modifica: 
25 Marzo 2020

Covid-19: aggiornamenti normativi

Ulteriori ordinanze restrittive: Decreto del presidente della Giunta regionale n. 45 del 21 marzo 2020 e Ordinanza congiunta dei Ministri della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020 

Nuova ordinanza su limitazioni agli spostamenti dal 22 marzo 2020, che rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020:

  •  è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Leggi l'ordinanza pubblicata sulla G.U al n. 75 del 22 marzo 2020  
 

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. 

  • Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali

  • Nei giorni festivi chiusura di tutte le attività di vendita, anche alimentari, compresi i centri commerciali. Rimangono aperte solo farmacie e parafarmacie

  • Sospensione dei mercati ordinari e straordinari, anche se di esclusiva vendita alimentare

Leggi l'ordinanza n°45 del 21 marzo 220

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Ordinanza regionale E-R del 18 marzo 2020 sul 'Contrasto alle forme di assembramento di persone'

Con l'ulteriore ordinanza n. 41 del Presidente della Regione E-R, ai sensi dell'art. 32 della L. 833/1978, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, è stato disposto:

1.  Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.

2.  Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:

     a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);

     b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);

     c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati. 3. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 19 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

 

I comportamenti e le regole introdotte dal DPCM 11 marzo 2020

Per tutte le altre notizie e gli aggiornamenti consulta la sezione dedicata al Coronavirus

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