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Data di ultima modifica: 
20 Marzo 2020

I comportamenti e le regole introdotte dal DPCM 11 marzo 2020

Circolare esplicativa del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2020

Con una circolare ai Prefetti, sono state fornite indicazioni sulle nuove e più stringenti misure, efficaci fino al 25 marzo 2020, adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale.

Punti del DPCM all'attenzione dei cittadini:

  • Le misure previste dal dPCM vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci, ove compatibili con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020. Viene inoltre precisato che quanto stabilito in tema di spostamenti dal decreto dell'8 marzo si applica anche per quelli all'interno di uno stesso Comune, compresi gli spostamenti per il rientro presso la propria abitazione.
  • Per quanto riguarda le situazioni di necessità, la circolare specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.

  • Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono, come noto, il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.

Autodichiarazione situazioni eccezionali per muoversi nelle zone rosse
 

Punti del DPCM all'attenzione delle attività commerciali:

  • all'art. 1, punto 1) la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al suddetto decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
    E', altresì, prevista la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
    Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
     
  • all'art. 1, punto 2) per quanto riguarda i servizi di ristorazione, il decreto dispone la sospensione di tutte le relative attività, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché dell'attività di ristorazione effettuata con 1a consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
    Tra le eccezioni espressamente previste si segnala che rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. . In tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività deve essere comunque garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
     
  • all'art. 1, punto 3) è prevista, altresì, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in argomento.
     
  • in tale contesto emergenziale, l'art. 1 punto 4) stabilisce che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Le disposizioni introdotte dall' art. 15 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13 in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione, prevedono che, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, "la violazione degli obblighi imposti dalle misure ...a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dalPrefetto".

Le misure previste dal D.P.C.M in argomento vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti del1'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci, ove compatibili con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020

Sono online sul sito del Ministero dell'Interno le nuove risposte alle domande più frequenti

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NormativaCoronavirus