Data di ultima modifica: 
30 Gennaio 2018

Vendite straordinarie 2017- novità

Disposizioni in merito allo svolgimento di vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali.

A seguito di chiarimenti pervenuti dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Turismo e Commercio, si informa che non è più in vigore la deroga prevista per i Comuni del cratere contenuta nell'Ordinanza n. 3 del 2012 relativa alle vendite straordinarie di cui all'art. 15 comma 1 del D.Lgs 114/1998.

Pertanto si ritengono valide le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1804/2016:

  1. Non possono essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento;
  2. Rimane confermata la prescrizione contenute nell'art.15 del d.lgs.114/98 in tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita;
  3. Le vendite di fine stagione o saldi invernali si svolgeranno a partire dal primo giorno feriale antecedente l' Epifania e che nel caso in cui detto giorno coincida con il lunedì l'inizio di detti saldi sarebbe anticipato al sabato, i saldi estivi, avranno inizio dal primo sabato di luglio e detti periodi avranno una durata massima di sessanta giorni;

Rimangono confermate tutte le altre prescrizioni contenute nell'allegato "A" della D.G.R. n. 1732/1999 ​e ss.mm.ii. ​in riferimento alle vendite di liquidazione e di fine stagione;

​Si ricorda inoltre che con D.G.R. n. 1780/2013 del 02/12/2013 è stato eliminato l'obbligo di comunicare al Comune l'effettuazione dei saldi di fine stagione​​​ e che anche lo svolgimento delle vendite promozionali non è​​​​ soggetto a preventiva comunicazione al Comune.

Per opportuna conoscenza e comodità si riportano le seguenti definizioni:

- Vendite straordinarie: svolte dall'esercente dettagliante offrendo condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti, nello specifico:

a) Vendite di liquidazione: svolte al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:

  • cessazione dell'attività commerciale,
  • cessione dell'azienda,
  • trasferimento dell'azienda in altro locale,
  • trasformazione o rinnovo dei locali;

b) Vendite di fine stagione: riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

c) Vendite promozionali: effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

- Vendita sottocosto: vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.

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Allegati

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DGR 1804/2016 - Disciplina delle vendite promozionali e fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione. PDF icon d.pdf pdf 241.7 KB
DGR 1780/2013 - Modifica alla DGR 1732/1999 PDF icon ppppp.pdf pdf 198.29 KB
DGR 1372/1999 - Modalità effettuazione vendite di liquidazione e di fine stagione PDF icon DGR_1372_1999_DEFINIZ_MODAL_DI_EFFET_VEND_LIQUID_E_DI_FINE_STAGIONE.1512990952.pdf pdf 21 KB