Data di ultima modifica: 
19 Maggio 2017

Disposizioni per la riapertura delle Attività Produttive

Decreto Legge 74/2012

In particolare art. 3 commi da 7 a 10


Le aziende che hanno subìto danni in seguito all’evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti, comunicando all’autorità competente le modifiche non sostanziali e possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali.

Verifica di Sicurezza

Il titolare dell’attività produttiva (responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro) deve:

  • acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata da un professionista abilitato;
  • depositare tale certificazione al Comune territorialmente competente.

I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate.
Le asseverazioni presentate saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
La verifica di sicurezza dovrà essere effettuata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (G.U. n°131 del 7 Giugno 2012).

Il livello di sicurezza dovrà essere pari "almeno al 60%" di quella richiesta a un edificio nuovo. Tale percentuale deve essere raggiunta, qualora siano necessari interventi di miglioramento sismico, entro ulteriori 18 mesi.

Agibilità

Il certificato di agibilità sismica non può essere rilasciato in caso di:

  • mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
  • presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
  • presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso;
  • eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte.

Delocalizzazione delle Attività Produttive

E’ autorizzata la delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate.

Per ottenerla le aziende devono:

  • autocertificare il mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità;
  • devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico.

I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti a:

  • nuova autorizzazione unica ambientale
  • procedure di VIA ed AIA
  • procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010.

 

Condividi