Descrizione
Ricordiamo che a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché della salvaguardia e del benessere degli animali, il vigente Regolamento di Polizia Urbana prevede all'art. 28 quanto segue :
Articolo 28 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici
1. È tassativamente vietato, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate per particolari manifestazioni, far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
La sanzione prevista per la violazione va da un minimo di 75 euro a un massimo di 500 euro con possibilità di pagamento in misura ridotta di 150 euro entro 60 giorni.
Inoltre, l'ordinanza sindacale n. 44/2024 per il 'Pair 2030 - Qualità dell'aria e limitazioni alla circolazione stradale e utilizzo biomasse' prevede nei giorni di superamento dei limiti di allerta smog a Cento, fino a giovedì 2 gennaio 2025 compreso, tra le misure emergenziali:
- art. 1.3 divieto, per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto, anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. In deroga al divieto di cui sopra, qualora l’adozione delle misure emergenziali coincida con le date del 5 e 6 Gennaio 2025 sono consentiti i roghi dei fantocci della befana e lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici (ove autorizzati).
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Ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2025, 14:35