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Carta di Identità cartacea: cosa cambia dal 3 agosto 2026

Il Decreto-Legge n. 108/2026 ha introdotto alcune misure temporanee per garantire la continuità dei servizi per chi è ancora in possesso del documento cartaceo la cui cessazione della validità, anche sul territorio nazionale, era stata fissata al 3 agosto

Data :

2 luglio 2026

Categorie:
Anagrafe
Carta di Identità cartacea: cosa cambia dal 3 agosto 2026
Municipium

Descrizione

 
Il 26 giugno 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 108 che contiene disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE).  

Sono state introdotte alcune misure temporanee per garantire la continuità dei servizi per chi è ancora in possesso del documento cartaceo la cui cessazione della validità, anche sul territorio nazionale, era stata fissata al 3 agosto 2026. Il documento cartaceo conserva la sua efficacia sul territorio nazionale, al fine di non determinare interruzione di servizi resi al cittadino nei seguenti casi:

Rapporti contrattuali già attivi: nessuna sostituzione immediata
L'art 11, comma 1 dispone che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta d'identità cartacea è già stata acquisita ai fini dell'identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla sostituzione del documento, fino alla data di scadenza della carta di identità stessa. 
La conseguenza pratica interessa cittadini, banche, gestori SPID e PEC e concessionari di pubblici servizi, per i rapporti già instaurati non serve chiedere automaticamente la sostituzione.
 
Uso temporaneo fino al 31 gennaio 2027 per i servizi essenziali
L'art 11, comma 2 introduce la possibilità, fino al 31 Gennaio 2027,  di utilizzare la carta d'identità cartacea che non ha superato la data di validità stabilita al momento del rilascio, per l'esercizio di diritti fondamentali o l'accesso a servizi essenziali, in particolare:

  • Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti che erogano Servizi pubblici;
  • L'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assistenziali;
  • La consegna di posta e atti giudiziari;
  • Operazioni di ritiro e deposito di denaro presso istituti bancari o di credito che erogano servizi finanziari o postali.

Documento provvisorio e stop all'espatrio
L'art 11, commi 3 e 4 introducono il documento di identità provvisorio, rilasciabile dal Sindaco o suo delegato nei casi di urgenza documentata (urgenza che non permette di attendere i tempi di stampa e consegna della CIE), fino al 31 Dicembre 2027, che avrà validità non superiore a 6 mesi, non rinnovabile e che all'atto del ritiro della CIE sarà restituito al Comune.
IMPORTANTE! Il documento provvisorio sarà su supporto cartaceo con requisiti di sicurezza rafforzati, e costituirà titolo valido per l'espatrio, tuttavia alcuni Stati potrebbero non riconoscerlo. E’ quindi consigliabile verificarne preventivamente l’accettazione con il Paese di destinazione.

Per qualsiasi informazione è consigliabile contattare l'Ufficio Anagrafe

Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2026, 15:40

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