Data di ultima modifica: 
01 Febbraio 2018

Modello dichiarazione IMU

anno 2013 entro il 30 giugno 2014

La dichiarazione IMU deve essere presentata quando le modificazioni soggettive o oggettive necessarie alla gestione dell’ imposta non sono ricavabili dal MUI o quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali il MUI non è stato utilizzato. Inoltre è necessario presentare la dichiarazione nei casi in cui le informazioni pur possedute dal Comune o da altri enti non sono trattabili in forma massiva.
Il MUI è il modello unico informatico che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’ iscrizione e l’ annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. 
La dichiarazione potrà essere presentata direttamente al Comune di Cento - Ufficio Protocollo, oppure spedita tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno all' Ufficio Tributi, riportando sulla busta la dicitura "DICHIARAZIONE IMU", con indicazione dell' anno di riferimento. Può anche essere trasmessa per posta elettronica certificata (comune.cento@cert.comune.cento.fe.it).
Il termine per la dichiarazione di variazione IMU è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
SI EVIDENZIA CHE in sede di conversione del D.L. n.102/2013, il legislatore ha stabilito che ai fini dell’ esclusione dall’ IMU il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione a pena di decadenza ENTRO IL 30 GIUGNO 2014per le sotto indicate fattispecie che sono state esentate da IMU a partire dalla seconda rata 2013 o assimilate all’ abitazione principale dal 1° luglio 2013:

  • gli immobili merce che godono dell'esenzione a partire dalla seconda rata 2013;
  • gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che sono stati equiparati all'abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013;
  • “un unico alloggio” delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura assimilato all'abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013.

CASISTICHE RICORRENTI DI OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

  • Fabbricato inagibile a seguito del sisma. La dichiarazione va presentata per indicare la data di ripristino dell’ agibilità;
  • immobili esenti In tutti i casi di esenzione, fatta eccezione per quella collegat alla categoria catastale E, la dichiarazione IMU va sempre presentata;
  • Immobili esenti ma utilizzati in modo promiscuo. Nel caso di immobili utilizzati in modo promiscuo, ovvero in parte per lo svolgimento in modo non commerciale di una delle attività elencate dall’ art. 7, comma 1, del D.Lgsl. 504/92, ed in parte per attività commerciale, occorre calcolare la parte soggetta ad IMU seguendo i criteri stabiliti nel D.M. n. 200/2012 ed occorre presentare una dichiarazione IMU su di un modello non ancora approvato dal Ministero dell’ Economia;
  • Abitazione assegnata all’ex coniuge separato. La dichiarazione va sempre presentata perché sull’atto di nascita non viene annotato l’atto di separazione ma solo l’atto di divorzio, mentre la separazione viene annotata sugli atti di matrimonio tenuti dallo Stato civile, ma l’informazione non è massivamente fruibile per una corretta e puntuale gestione dell’IMU;
  • Terreno agricolo che ha diritto alle riduzioni previste dall’art.13, comma 8 bis del D.L. n. 201/2011 in quanto posseduto da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale;
  • Immobile oggetto di locazione finanziaria;
  • Immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile;
  • Terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
  • L’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  • Il valore dell’area fabbricabile è variato (in aumento o diminuzione) rispetto a quello dell’anno precedente;
  • Si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori);
  • Riunione di usufrutto;
  • Fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, valorizzato a scritture contabili, se sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
  • Immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e non era stato già dichiarato ai fini Ici;
  • Immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  • Immobile oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
  • Immobile oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

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