Data di ultima modifica: 
01 Febbraio 2018

Esenzione IMU per i Fabbricati Inagibili​ - post sisma 2012

Con decreto legge 6 giugno 2012, n.74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122, è stata disposta - per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente - l'ESENZIONE IMU (imposta municipale propria) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/2014.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 25501 del 20 novembre 2012 (pubblicata sul sito web del Comune) ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità applicative dell' esenzione.
La circolare, tuttavia, non fornisce indicazioni puntuali ed esaustive e pertanto i Comuni hanno provveduto a chiedere ulteriori chiarimenti al Ministero.
Nelle more della risposta, si ritiene di dover applicare la normativa nel modo sotto riportato, con la precisazione che se il Ministero fornirà un'interpretazione diversa, si provvederà al recupero dell'imposta, senza applicare sanzioni ed interessi.

  1. per gli immobili con ordinanza "F" (fabbricati intrinsecamente agibili che non possono essere utilizzati per rischio esterno) e per quelli agibili in "zona rossa" (fabbricati che sebbene agibili non possono essere utilizzati per il divieto di accesso alla "zona rossa) non spetta l'esenzione ma solo la riduzione al 50% della base imponibile, dalla data dell'evento sismico fino alla data in cui possono essere utilizzati. L'aliquota da applicare è quella utilizzata prima dell'evento sismico. Così, ad esempio, se si trattava di abitazione principale si continuerà ad utilizzare l'aliquota prevista per l'abitazione.
  2. per gli immobili con ordinanza "B" (fabbricati temporaneamente inagibili) spetta l'esenzione dal 1° gennaio 2012 e fino alla data di ripristino dell'agibilità, e comunque non oltre il 31/12/2014.
  3. per gli immobili con ordinanza "C" (parzialmente agibili) e per quelli con ordinanza "E" (inagibili) l'esenzione spetta dal 1° gennaio 2012 e fino alla data di ripristino dell'agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

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