Data di ultima modifica: 
28 Giugno 2018

Disposizioni relative al pagamento acconto IMU 2012

Entro il 18 giugno 2012

Con Decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata disposta la SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO IMU FINO AL 30 SETTEMBRE 2012 in favore dei contribuenti interessati dal sisma del 20 maggio 2012.

A norma del decreto, la sospensione opera per le persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’ imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma ed individuati dal testo del decreto.

Le medesime disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d’ imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma ed individuati dal testo del decreto.

Sono, invece, tenuti al rispetto di tutti gli obblighi tributari i soggetti residenti o aventi sede legale/operativa in Comuni non presenti nell’elenco dei comuni terremotati di cui al decreto ministeriale citato, secondo le disposizioni che seguono.

Ad esempio, un soggetto residente a Roma è tenuto al versamento dell’IMU dovuta per un fabbricato di sua proprietà sussistente sul territorio comunale di Cento. Viceversa, un residente nel Comune di Cento non è tenuto al versamento dell’IMU dovuta per un fabbricato di sua proprietà sussistente sul territorio comunale di Roma.

Acconto IMU 2012

Per l’anno 2012 il pagamento dell’acconto IMU, per i soggetti per i quali non opera la sospensione, deve essere effettuato, entro il 18 giugno 2012, esclusivamente con le aliquote di base stabilite dal D.L. n. 201/2011, ovvero:

  •  0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze (per espressa disposizione regolamentare del comune, sono state assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’ abitazione non risulti locata, nonché l’ unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata);
  •  0,76 per cento per tutti gli altri immobili (seconde case, uffici, capannoni, aree fabbricabili, terreni agricoli);
  •  0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali.

Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di euro 200, maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di 8 figli.

Il saldo dell’imposta, da versare entro il 17 dicembre 2012, dovrà tener conto delle aliquote deliberate dal comune entro il 30 settembre.

Si avverte che lo Stato si è riservato la facoltà di variare le aliquote di base, qualora i versamenti della prima rata dovessero evidenziare un gettito inferiore a quello stimato, con decreto da adottarsi entro il 10 dicembre 2012.

DEROGHE:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di proprietà di soggetti nei cui confronti non opera la sospensione del versamento ed accatastati con rendita, l’acconto è pari al 30 per cento dell’imposta dovuta;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale da iscrivere al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 l’acconto non è dovuto e si paga in un’unica soluzione a dicembre.

Attenzione – Anche se il Comune ha deliberato prima della scadenza della prima rata le aliquote Imu il contribuente è obbligato a pagare l’acconto facendo riferimento alle aliquote base statali e non è ammesso, almeno per il 2012, il pagamento in un’ unica rata a giugno.

 

Sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti tributari al 30 novembre 2012

Pagamento dell'acconto IMU fissato dal governo entro il 16/12/2012

Esenzione IMU per i Fabbricati Inagibili - importanti novità.

Ravvedimento operoso IMU

 

Dove rivolgersi: 
Cento - Vicolo Sant' Agostino 6/a
051 6843223 - 227 - 228
051 6843209

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