Data di ultima modifica: 
01 Febbraio 2018

Informazioni utili sull'Autocertificazione in 9 punti

D.P.R. n.445/2000 in vigore dal 7 marzo 2001

  1. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (AIMAG, ENEL, TELECOM, ecc.) non possono più chiedere certificati ai cittadini ma devono accettare l'autocertificazione o le dichiarazioni sostitutive, pena la violazione dei doveri d'ufficio (art.43 e art.72).
    Il Comune non rilascerà ai cittadini certificati ad uso ente pubblico.
  2. La dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) è una dichiarazione con cui l'interessato attesta il contenuto di informazioni certificabili dalla Pubblica Amministrazione (art.46).L'Ufficio Pubblico richiedente dovrà attenersi alla dichiarazione del cittadino resa in carta semplice, senza autentica e senza allegare fotocopia di documento d'identità.
  3. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare qualsiasi stato, fatto o qualità personale a diretta conoscenza dell'interessato, non necessita di autentica ma deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità di chi firma (art.47).
  4. L'autentica di firma è prevista solo per dichiarazioni sostitutive di atto notorietà dirette a privati, o per riscossione di somme effettuate non direttamente dal beneficiario ma da un terzo incaricato da questi (art.21).
  5. Le dichiarazioni nell'interesse di chi si trova temporaneamente impedito per motivi di salute, sono sostituite dalle dichiarazioni rese da un parente dello stesso (art.4).
  6. E' possibile dichiarare autentica all'originale una fotocopia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio, di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati, senza la necessità di farla autenticare (art.19).
  7. E' possibile fare l'autocertificazione anche per i soggetti privati che vi consentano (art.21).
  8. L'esibizione di un documento d'identità (carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione, ecc.), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile (art.45).
  9. Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di Pubblici Servizi possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità (art. 38).

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