Data di ultima modifica: 
01 Febbraio 2018

Informazioni per i cittadini

Istruzioni per l’uso delle nuove semplificazioni in materia di documentazione amministrativa
Dal 7 marzo è entrato in vigore il D.P.R. n.445/2000 Testo Unico sulla semplificazione amministrativa, e le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di Servizi Pubblici (AIMAG, TELECOM, ENEL, ecc.), non potranno più chiedere certificati ai cittadini o ai soggetti che curano la presentazioni di documenti per conto dei cittadini (associazioni di categoria, agenzie di pratiche auto, ecc.), MA DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE O LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’.
CIÒ SIGNIFICA CHE GLI UFFICI COMUNALI NON SARANNO PIU' IN GRADO DI RILASCIARE CERTIFICATI DIRETTI AD ENTI PUBBLICI, E I CITTADINI POTRANNO RICHIEDERE CERTIFICATI SOLAMENTE SE DESTINATI AD ALTRI USI.

Altre importanti novità riguardano:

  • la possibilità di presentare l’autocertificazione anche a soggetti privati, se questi lo consentono;
  • la possibilità di dichiarare autentica all’originale una fotocopia senza la necessità di farla autenticare;
  • la soluzione del problema delle dichiarazione delle persone temporaneamente impossibilitate a renderle per motivi di salute.

Di seguito vengono descritti gli aspetti più significativi della nuova normativa (tra parentesi viene riportato l’articolo di riferimento).

I CERTIFICATI CHE NON POSSONO PIU' ESSERE RICHIESTI AI CITTADINI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art.43):

  • Dati anagrafici o di stato civile;
  • Iscrizione in albi, registri od elenchi;   
  • Situazione professionale;
  • Situazione reddituale e tributaria;
  • Situazione giuridica;

I CERTIFICATI MEDICI, SANITARI, VETERINARI E I BREVETTI NON POSSONO ESSERE SOSTITUITI DALL’AUTOCERTIFICAZIONE (art.49).
Gli stati, fatti e qualità personali non compresi nel precedente elenco possono essere dichiarati tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
I Tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione.

COME SI FA L'AUTOCERTIFICAZIONE? (art.46)
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza alcuna autentica della firma o costo. Presso le Pubbliche Amministrazioni devono essere disponibili appositi moduli prestampati.

CHI DEVE ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE? (art.43)
Tutte le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di Pubblici Servizi
, ovvero le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia elettrica, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. Per esempio l’AIMAG, l’ENEL, le Poste Italiane (ad eccezione del servizio Bancoposta), la RAI, le Ferrovie dello Stato, la TELECOM, le Autostrade, ecc..
I Tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione.

L'AUTOCERTIFICAZIONE E' ESTESA ANCHE AI PRIVATI (art.21)
L’autocertificazione è estesa ai soggetti privati (es. Banche ed Assicurazioni), che però possono decidere se accettarla o meno, in quanto per loro non è un obbligo ma una facoltà.

I CITTADINI STRANIERI POSSONO FARE L'AUTOCERTIFICAZIONE? (art.3)
Le nuove disposizioni si applicano ai cittadini della U.E., nonché alle persone giuridiche pubbliche o private aventi sede legale in uno dei Paesi della U.E..
Per i cittadini extracomunitari autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono possibili solamente se i dati sono certificabili da Soggetti Pubblici italiani.

I DOCUMENTI D’IDENTITA' AL POSTO DEI CERTIFICATI (art.45)
L’esibizione di un documento d’identità (carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione, ecc.), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

DOMANDE E DICHIARAZIONI ALLA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SENZA AUTENTICHE (art.38 e art.47)
L’autentica di firma sulle domande e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte alle Pubbliche Amministrazioni o ai gestori di Pubblico Servizio NON ESISTE PIU', è infatti sufficiente firmarle davanti al dipendente che riceve il documento, oppure presentarle o inviarle via posta o fax con allegato una fotocopia semplice di un documento d’identità.
L’autentica di firma rimane solo per le dichiarazioni presentate a soggetti privati o per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di altre persone.

LA RESPONSABILITA' DI CHI AUTOCERTIFICA (art.76)
Il cittadino è responsabile penalmente di quello che dichiara con l’autocertificazione o con le dichiarazioni sostitutive.
Le Amministrazioni o i soggetti privati  possono effettuare controlli sulla corrispondenza dei dati dichiarati e, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, invitano il cittadino a correggere gli eventuali errori o, nei casi più gravi, il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.

DOCUMENTI INVIATI PER FAX (art.38)
Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di Pubblici Servizi possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento d’identità.

AUTENTICA DI COPIA? NO GRAZIE (art.19)
Si potrà dichiarare che è conforme all’originale:

  • la copia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione;
  • la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
  • la copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.

Non è pertanto necessario far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l’Amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti all’impiegato che riceve la documentazione o inviata con allegata una fotocopia semplice di un documento d’identità, senza autentiche o costi aggiuntivi.

IMPEDIMENTO PER RAGIONI DI SALUTE (art.4)
Quando una persona non sia in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli o in loro assenza nonni, nipoti, bisnonni, pronipoti, fratelli, zii), può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione deve essere resa indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l’identità della persona che ha fatto la dichiarazione.

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