Data di ultima modifica: 
31 Luglio 2023

Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio e nuovo ordinamento

Le Equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento (ante riforma) per l’accesso ai pubblici concorsi sono stabilite da una serie di provvedimenti normativi consultabili in una specifica tabella presente nella sezione Equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani. La tabella riporta nella prima colonna il titolo accademico che è dichiarato equipollente, nella seconda il titolo accademico richiesto dal bando di concorso, nella terza i riferimenti normativi. Si precisa inoltre che:

  • l’equipollenza non è reciproca, ma ”a senso unico”, vale a dire che, se un titolo X è equipollente al titolo Y, il titolo Y non è automaticamente equipollente a X.
  • le equipollenze valgono ed operano esclusivamente per le lauree espressamente citate nei relativi decreti di equipollenza e quindi non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree ( es. se un titolo x è equipollente a un titolo y e il titolo y è equipollente al titolo z, il titolo x non è equipollente al titolo z.
  • Equiparazioni tra titoli di diverso ordinamento per l’accesso ai pubblici concorsi

Le Equiparazioni per l’accesso ai pubblici concorsi, tra Lauree Vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali sono stabilite da una serie di provvedimenti ed in particolare dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.
L’Equiparazione tra le lauree di diverso ordinamento deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, laddove una laurea del vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe e equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme al certificato di laurea.

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:

  • nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);
  • nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della colonna 4;
  • nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3;
  • nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99 o all’ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella

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