Data di ultima modifica: 
01 Febbraio 2018

Domande e risposte utili su agibilità, inagibilità e interventi da effettuare.

 
1. Cosa devo fare in caso di sopralluogo speditivo con esito agibile?

Per edificio agibile s'intende un immobile che può essere utilizzato in tutte le sue parti senza pericolo per la vita dei residenti, anche senza effettuare nessuna opera di pronto intervento.
Ciò non implica che l'edifico non abbia subito danni, ma solo che la riparazione degli stessi non è un elemento necessario per il mantenimento dell'esercizio in tutto l'edificio.
Nel caso di fabbricato agibile non si hanno unità immobiliari inagibili e nuclei familiari e/o persone da evacuare.
(quanto sopra riportato è estratto da disposizione del Presidente del consiglio dei Ministri).
2. Se voglio fare i lavori prima che arrivi aedes e non mi interessano i contributi posso farlo?

L'art. 3 comma 5 del Dl n.74/2012 prevede proprio, nelle more che venga effettuata la verifica aedes, la possibilità di effettuare il ripristino della agibilità dell'edificio e delle strutture, previa però perizia asseverata da parte di un professionista abilitato. 
I contenuti della perizia giurata devono includere i dati delle schede aedes e la perizia deve essere corredata da documentazione fotografica e valutazione economica del danno.
I soggetti interessati devono comunicare all'Amministrazione Comunale l'inizio dei lavori secondo le modalità di cui al comma 6 del già citato decreto.
3. Dopo aedes non agibile a parte la messa in sicurezza, per gli altri lavori posso partire prima dell'ordinanza?Si rimanda alla risposta del quesito 2.
4. Qual è l'iter per fare i lavori prima/dopo ordinanza (scia..)?L'iter per eseguire i lavori è disciplinato dal comma 6 dell'art.3 del DL 74/012.
Il comma 6 prevede che i soggetti interessati, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, possono effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.
I soggetti interessati comunicano al Comune l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica, indicando il progettista abilitato responsabile della progettazione, direzione lavori e la impresa esecutrice, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.
Entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica, ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
Per la documentazione da produrre si rimanda alla disciplina del regolamento edilizio. Il titolo da presentare è riferito alla tipologia d'intervento da eseguire (sono fatte salve eventuali e diverse disposizioni regionali al momento vigenti).

5. Valutazione di un caso: Sono residente a Buonacompra, all'interno della zona rossa ( causa campanile ) la mia casa è stata già vista 2 volte e dichiarata agibile, una volta da un gruppo di geometri la seconda volta dall'ing. del comune con tanto di foto (ovviamente non era possibile entrarci per via del campanile ) se possibile vorrei sapere ( visto che oramai il campanile non rappresenta una minaccia ) se devo fare una ulteriore richiesta per il controllo dell'agibilità o se sono sufficenti i controlli già fatti.
Pur essendo stato dichiarato agibile un immobile sito dentro la zona rossa, lo stesso rimane non utilizzabile in quanto l'accesso all'interno della zona rossa è interdetto fino alla eliminazione di situazioni di pericolo. La zona rossa è accessibile unicamente al personale dei Vigili del Fuoco, alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Municipale, al Dipartimento di Protezione Civile, ai mezzi di soccorso ed ai Tecnici autorizzati. 
6. Casa da abbattere - Ordinanza del Sindaco - Chi paga l'abbattimento? Se il proprietario non ha i soldi che deve fare?
Essendo ordinanze contingibili e urgenti (art. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000) se non interviene il soggetto interessato deve intervenire la pubblica amministrazione, con rivalsa dei costi sostenuti sul privato, salvo nuove disposizioni in merito.
7. Chi ha diritto agli eventuali contributi statali?

TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI CONCESSI

  • per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
  • previa presentazione di perizia giurata, contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dal terremoto che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà;
  • per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
  • per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
  • concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità, per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
  • a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

Per una più esaustiva comprensione si rimanda al DL n. 74/2012 all'art.3 che appunto disciplina i soggetti ai quali possono essere concessi contributi. 
8. Cosa devo fare dopo che mi è arrivata l'ordinanza sindacale?
Ottemperare all'Ordinanza. 
9. In caso di ordinanza di inagibilità devo anticipare i soldi per il ripristino del fabbricato?
Da una disamina dell'art.3 del DL 74/2012 si evince che il contributo è vincolato alla effettiva realizzazione delle opere.
L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Il saldo dei contributi è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati.

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