Data di ultima modifica: 
19 Marzo 2020

Ordinanza regionale del 16 marzo 2020: limitazioni al trasporto ferroviario e al trasporto pubblico su autobus

L'ordinanza n. 39/2020 del Presidente della Regione E-R ha disposto ulteriori riduzioni dei servizi di trasporto pubblico, nei seguenti ambiti:

  • A decorrere dal 18 marzo 2020 e sino al 25 marzo 2020 il servizio ferroviario regionale sarà oggetto di riprogrammazione con ulteriori riduzioni rispetto a quanto definito dall’ordinanza n. 34 del 12/03/2020.
    [..] La comunicazione della programmazione del servizio sarà effettuata a cura del gestore del servizio o delle infrastrutture in base alle rispettive competenze, che daranno la massima informazione possibile attraverso i propri canali.
     
  • A decorrere dal 18 marzo 2020 e sino al 25 marzo 2020, nell’ambito della rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico su autobus, come previsto nell’ordinanza n. 34 del 12 marzo 2020,:

    a. le Agenzie locali per la mobilità, in accordo con le Società di gestione, possono ridurre ulteriormente i servizi offerti fino alla fascia oraria delle 20.00, con garanzia degli spostamenti dei lavoratori nelle ore di punta e di maggior afflusso;
    b. i servizi serali e notturni - dalle ore 20.00 in poi - potranno subire maggiori riduzioni, fermo restando la garanzia di spostamento (in uscita e in entrata) ai lavoratori, quali turnisti e coloro che operano in attività ritenute essenziali dalle disposizioni vigenti;
    c. sono ribadite le modalità di accesso ai mezzi, già previste nell’Ordinanza n. 34 del 12 marzo 2020. In particolare, i servizi di trasporto pubblico dovranno essere erogati con mezzi idonei a consentire la salita dalla porta posteriore e a garantire a bordo la
    distanza di sicurezza. Nel caso i mezzi impiegati non lo consentano (ad es. per servizi a chiamata) occorre, ove possibile, procedere con la sostituzione di mezzo idoneo o, in assenza di alternativa, è consentita la soppressione del servizio, fermo restando l’autonomia
    decisionale delle competenti Agenzie locali per la mobilità;
    d. le Agenzie locali per la mobilità e le Società di trasporto sono tenute a monitorare il servizio, che potrà venire aggiornato qualora si manifestassero particolari criticità.

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