Delocalizzazione attività post sisma


Il presidente della Regione e commissario delegato alla ricostruzione, Vasco Errani, ha emesso  un’ordinanza, la terza, per snellire e semplificare le pratiche per lo spostamento delle attività produttive e commerciali danneggiate dal sisma.
Il documento fa riferimento al decreto legge del Governo del 6 giugno scorso: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".
L'ordinanza regionale riguarda la delocalizzazione delle attività commerciali e produttive per le quali è necessario trasferire la sede dell'attività in nuovi locali, strutture, aree scoperte, sia di natura  pubblica che privata. L'ambito territoriale in cui delocalizzare le attività produttive, coincide con l'area dei comuni interessati dal sisma individuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012.
La delocalizzazione, totale o parziale, può essere temporanea (fino al 31 dicembre 2012 salvo proroghe) e deve essere realizzata in locali idonei (senza requisiti specifici occorre prima una richiesta di autorizzazione comunale), dotati di tutti i requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi, urbanistici ed impiantistici, mediante una comunicazione da inoltrare allo Sportello unico per le attività produttive. La stessa procedura è prevista anche per la delocalizzazione definitiva.
La modulistica dell'attività è reperibile sui siti dei Comuni di pertinenza, nella sezione: Sportello unico attività produttive, oppure nelle sedi dei rispettivi Sportelli.
I mercati e le fiere su aree pubbliche, per i quali non è più possibile lo svolgimento nelle sedi abituali, possono essere trasferiti anche in più sedi all'interno dello stesso comune o in comuni limitrofi, nel rispetto della graduatoria di mercato e di fiera.

Uffici e strutture

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Sportello unico, commercio e servizi amministrativi 051 6843302 commercio@comune.cento.fe.it