Data di ultima modifica: 
24 Maggio 2023

Vendite straordinarie e sottocosto

 SALDI ESTIVI 2023 - AVVIO POSTICIPATO AL 06/07/2023

In adeguamento alle determinazioni assunte nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22/03/2023, la Regione Emilia Romagna con propria DGR n. 797 del 22/05/2023 ha disposto: 

  • di posticipare, in via straordinaria per l’anno 2023, l’inizio delle vendite di fine stagione estiva (saldi estivi) al 6 luglio 2023, fermo restando la durata massima di sessanta giorni;
  • di confermare tutte le altre prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni in riferimento alle vendite di fine stagione.

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 Avviso: sono stati posticipati i saldi invernali 2020-2021 al 30 gennaio 2021 e con L.R. 29/12/2020 n. 11 è stata disposta la sospensione del divieto di effettuazione delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi invernali.

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Disposizioni in merito allo svolgimento di vendite di liquidazione, vendite di fine stagione, vendite promozionali e vendite sottocosto.

A seguito di chiarimenti pervenuti dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Turismo e Commercio, si ricorda che non è più in vigore la deroga prevista per i Comuni del cratere contenuta nell'Ordinanza n. 3 del 2012 relativa alle vendite straordinarie di cui all'art. 15 comma 1 del D.Lgs 114/1998.

Pertanto si ritengono valide le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1804/2016:

  1. Non possono essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento;
  2. Rimane confermata la prescrizione contenute nell'art.15 del d.lgs.114/98 in tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita;
  3. Le vendite di fine stagione o saldi invernali si svolgeranno a partire dal primo giorno feriale antecedente l' Epifania e che nel caso in cui detto giorno coincida con il lunedì l'inizio di detti saldi sarebbe anticipato al sabato, i saldi estivi, avranno inizio dal primo sabato di luglio e detti periodi avranno una durata massima di sessanta giorni;

Rimangono confermate tutte le altre prescrizioni contenute nell'allegato "A" della D.G.R. n. 1732/1999 ​e ss.mm.ii. ​in riferimento alle vendite di liquidazione e di fine stagione;

​Si ricorda inoltre che con D.G.R. n. 1780/2013 del 02/12/2013 è stato eliminato l'obbligo di comunicare al Comune l'effettuazione dei saldi di fine stagione​​​ e che anche lo svolgimento delle vendite promozionali non è​​​​ soggetto a preventiva comunicazione al Comune.

Per opportuna conoscenza e comodità si riportano le seguenti definizioni:

- Vendite straordinarie: svolte dall'esercente dettagliante offrendo condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti, nello specifico:

a) Vendite di liquidazione: svolte al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:

  • cessazione dell'attività commerciale,
  • cessione dell'azienda,
  • trasferimento dell'azienda in altro locale,
  • trasformazione o rinnovo dei locali;

b) Vendite di fine stagione: riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

c) Vendite promozionali: effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. Non possano essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento;

Vendita sottocosto: vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta.
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.

Si ricorda che per le Vendite di liquidazione - vendite sottocosto, che prevedono comunicazione al Comune, tale comunicazione deve pervenire mediante portale ACCESSO UNITARIO- LEPIDA -  https://au.lepida.it/suaper-fe/ 

Dove rivolgersi: 
Cento - Via Malagodi, 12
051 6843302
051 6843331

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Allegati

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Delibera GR 1785 2020 PDF icon dgr_1785_2020_saldi.pdf pdf 235.4 KB
Circolare 3528/C del 2001 esplicativa DPR 218/2001 Vendite Sottocosto PDF icon Circ 3528 C del 2001 - Vendite sottocosto.pdf pdf 213.75 KB
D.P.R. 06.04.2001, n. 218 - Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto PDF icon D.P.R. 06.04.2001, n. 218 - Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto pdf 49.45 KB
DGR 1804 del 2016 disciplina delle vendite promozionali e date vendite fine stagione PDF icon DGR_1804_2016_DISCIPLINA_DELLE_DATE_DI_INIZIO_DELLE_VENDITE.1512990958.pdf pdf 241.7 KB
DGR 1780 del 2013 Modifiche alla DGR 1732 del 1999 PDF icon DGR_1780_2013_MODIFICA_ALLA_DGR_1372_1999.1512990956.pdf pdf 198.29 KB