Convivenza di fatto

Le dichiarazioni anagrafiche di Convivenza di fatto possono essere inoltrate via email a:  anagrafe@comune.cento.fe.it allegando sia il modulo compilato e firmato, sia la fotocopia del documento d'identità di entrambi.

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano:

  •  residenti nel  Comune di Cento, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
  •  non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  •  non unite, tra loro o con terzi, da  matrimonio o da unione civile.

Come dichiarare una Convivenza di fatto

Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune di Cento allo stesso indirizzo e all'interno dello stesso stato di famiglia, possono presentare l'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi,  direttamente allo sportello anagrafico in Cento, Via Venticinque Aprile n. 1/A, muniti di un documento di identità, oppure inoltrandola tramite mail anagrafe@comune.cento.fe.it, sempre unitamente a copia dei documenti d’identità di entrambi.

Tempi

La registrazione della dichiarazione di convivenza di fatto, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.
Entro 45 giorni dalla richiesta, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di rigetto, la convivenza di fatto si considererà confermata.

Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a Cento , trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le  modalità già previste per tali procedure.

Come dichiarare la cessazione di  una Convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso di un convivente;
  • cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi

La  cessazione della convivenza di fatto può essere  comunicata, da uno  o entrambi i  conviventi, presentando propria dichiarazione direttamente agli sportelli anagrafici di via Di Renazzo n.52,  muniti di un documento di identità.

Certificazione

L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio o l'avvocato, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Il documento, riprodotto tramite scanner e accompagnato da una dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente), dovrà essere inviato al Comune di Cento a mezzo PEC all' indirizzo: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Normativa di riferimento
Legge n. 76/2016

Allegati

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Modulo richiesta residenza in tempo reale PDF icon moduloresidenza.pdf pdf 147.39 KB
Modello convivenza di fatto PDF icon modello_convivenza_compilabile.pdf pdf 122.08 KB