Data di ultima modifica: 
01 Febbraio 2018

Nuove disposizioni in materia di certificazione anagrafica

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità ( L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli Uffici Pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni (Art.40 DPR 445/2000).
Pertanto gli Uffici Comunali dello Stato Civile ed Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto per uso privato.

Questo comporta che per i certificati Anagrafici (Residenza, Stato di Famiglia, Esistenza in vita, Cumulativi, ecc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di Bollo (Art. 4 della tariffa all.A al D.P.R. 642/1972) e dei Diritti di Segreteria (ovvero Euro 16,00 per Marca da Bollo + Euro 1,00 per diritto fisso per ciascun documento).

Il Cittadino, agli organi della Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi, deve produrre solo autocertificazioni

RICORDA! L'autocertificazione:

  • ha lo stesso valore dei certificati, ma non richiede il pagamento di alcuna Marca da Bollo e nessun Diritto di Segreteria;
  • non occorre l'autenticazione della firma;
  • se l'autocertificazione non viene presentata di persona, occorre allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità

I moduli dell'autocertificazione sono scaricabili dal sito del Comune o disponibili presso gli sportello Anagrafe sito a Renazzo in Via Di Renazzo, 52 e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) presso la Pandurera – Via 25 Aprile , 11 Cento 
 

AVVERTENZE:

  • Esente da autentica di firma ai sensi dell'Art. 46 DPR 445 del 28/12/2000.
  • Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 com.1 e 2 DPR 445 del 28/12/2000.
  • La mancata accettazione da parte di un Funzionario Pubblico della presente dichiarazione costituisce "Violazione dei doveri d'ufficio" ai sensi dell'art. 74 del DPR 445 del 28/12/2000.
  • Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse. Il dichiarante decade dai benefici  eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n. 445/2000).
  • La presente dichiarazione ha la medesima validità dei documenti che sostituisce. I cittadini di Paesi stranieri che non sono membri dell'Unione Europea possono dichiarare solo situazioni certificabili da Enti Pubblici Italiani.
Dove rivolgersi: 
Cento - Via XXV Aprile 1
051 6843310
051 6843329

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