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Venerdì, 05 Settembre 2008
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Rilascio estratto dell'atto di nascita

Responsabile: Dr. Poschi Elena

Incaricato: Folchi Arianna, Fabbri Ferri Lisetta

 

Informazioni:

L'estratto riassunto dell'atto di nascita serve a dimostrare il luogo, la data di nascita, ed eventuali annotazioni.

Nota bene:
La legge consente, per documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici esercizi ,di autocertificare tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nell'estratto.
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio gli estratti riassunto degli atti di nascita occorrenti per procedimenti di cambiamento di stato civile (es. per il matrimonio) e per motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali.
Quindi di norma il documento potrà essere richiesto al cittadino soltanto nei rapporti tra privati o nell'ambito dell'attività giudiziaria. Questo non toglie comunque al cittadino il diritto di richiedere e presentare, qualora lo reputi necessario, l'estratto.

L'estratto riassunto può essere rilasciato se l'atto di nascita è registrato presso il Comune di Cento cioè:

  • se la nascita è stata dichiarata all'Ufficiale di Stato Civile di Cento ;
  • se la nascita è avvenuta all'estero e l'atto è stato trascritto nei Registri di stato civile delComune di Cento (di norma l'atto viene trascritto se almeno uno dei genitori è residente o iscritto all'AIRE di Cento al momento della nascita del figlio)


Per richiedere l'estratto dell'atto di nascita occorre recarsi presso l'ufficio Stato Civile. Non è necessaria la presenza dell'intestatario, l'estratto può essere richiesto da chiunque, purché in possesso dei requisiti indicati.

Tempistica:

  • La scadenza è di 6 mesi dalla data del rilascio
  • I tempi di risposta sono immediati

Requisiti:

Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario:

  • cognome,
  • nome,
  • data di nascita.

Normative:

  • D.P.R. 311/2000 n.396
  • LEGGE n. 127 del 15.5.1997 c.d. Legge Bassanini, Misure urgenti per lo snellimento delle attività amministrative art. 2 e 3
  • D.P.R. 20.10.1998, n. 403 Regolamento di attuazione della legge n. 127/97 art. 1-2-9
 
 
 
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