
Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.
Debbono ottenere l’autorizzazione allo scarico tutti gli insediamenti produttivi e civili che scaricano acque reflue, siano esse di natura industriale, di natura domestica o di natura assimilabile a quella domestica, come definito dall’art. 28, comma 7 del D.Lgs.11 maggio 1999 n. 152, modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258.
L’art. 2, comma 1, lett. g) del decreto definisce come acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano. La “prevalenza” va valutata analizzando le attività che danno origine allo scarico, che dovranno essere del tipo di quelle ordinariamente svolte nell’ambito dell’attività domestica, quali: il cucinare e il lavare, nonché l’eseguire modesti lavori. In coerenza con tale definizione sono da considerare acque reflue domestiche quelle derivanti da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.
L’art. 2, comma 1, lett. h) del decreto definisce come acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici od installazioni (cioè strutture non inserite necessariamente nell’ambito di edifici, ad esempio impianti o attrezzature mobili ricollocabili, ubicati all’aperto in area scoperta o piazzali, che diano luogo a scarichi di acque reflue) in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Nella nozione di “attività commerciali” contenuta nella lettera h) rientrano anche le attività dirette alla produzione di servizi, per cui per uno scarico derivante da tali attività si deve valutare se sia da classificare refluo domestico o industriale. A titolo esemplificativo danno origine ad acque reflue domestiche le seguenti attività:
Per alcune attività di servizio, quali ad esempio gli autolavaggi e i mattatoi, in considerazione del carattere “produttivo” degli scarichi, le acque reflue sono da considerarsi del tipo industriale.
Sono considerate acque reflue assimilate alle domestiche “per legge”:
Sono considerate acque reflue assimilate alle domestiche “per equivalenza qualitativa” le acque reflue industriali che possiedono le caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e precisamente che rispettano, prima di ogni trattamento depurativo, per i parametri e le sostanze di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 al D.Lgs n. 152/1999, i valori limite fissati nella tabella 1 allegata alla delibera GR n. 1053 del 9/6/2003.
In caso intervenga un cambiamento della natura delle acque reflue, ad esempio in seguito alla modifica del ciclo produttivo o della tipologia stessa di produzione, occorrerà ottenere una nuova autorizzazione.
Fonti normative:
Tipologie di procedimenti:
Ente titolare: la titolarità del procedimento varia a seconda della natura delle acque reflue e del loro recapito finale;
A: Recapito in pubblica fognatura di acque reflue:
B: Recapito fuori fognatura di acque reflue industriali o assimilabili alle domestiche
Attraverso il Comune di Cento (Sportello Unico per le Attività Produttive) per l’ottenimento della autorizzazione da parte della Provincia di ferrara, Settore Ambiente e Difesa del Territorio - Corso Isonzo, 105 - 44100 Ferrara, telefono 0532/299552, fax 0532/299553.
C: Recapito fuori fognatura di acque reflue domestiche, ivi comprese quelle di insediamenti produttivi o insediamenti adibiti ad attività di servizio con scarichi derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.
La titolarità è del Comune che la esercita attraverso l’ufficio competente:
Endoprocedimenti collegati:
Informazioni di dettaglio:
Equiparazione: sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i ricettori, anche artificiali, nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interponderali e simili).
Scarichi esistenti: sono considerati scarichi esistenti:
Adeguamenti scarichi esistenti: i titolari degli scarichi esistenti sono tenuti a richiedere una nuova autorizzazione, in conformità alla nuova normativa, secondo modalità stabilite dalla Provincia o dal Comune in relazione ai rispettivi ambiti di competenza:
I titolari degli scarichi esistenti sul suolo delle acque reflue industriali e delle acque reflue urbane devono essere adeguati ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 4 dell’allegato 5 del decreto entro la data del 31/12/2003 (art. 25, comma 1, legge 31/7/2002, n. 179; art. 29, co. 3, del D.Lgs n. 152/1999 come sostituito dall’art. 10, co. 1, lett. c) del D.Lgs n. 258/2000).
A) NUOVA AUTORIZZAZIONE
A.1. Recapito in pubblica fognatura di acque reflue:
A.2. Recapito fuori fognatura di acque reflue industriali o assimilabili alle domestiche: l’autorizzazione è rilasciata previa domanda da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, per l’inoltro alla Provincia settore Ambiente e Difesa del territorio, redatta su apposito modulo scaricabile in fondo a questa pagina oppure disponibile presso lo Sportello Unico stesso, al quale dovranno essere allegati:
Ricevute le domande lo Sportello Unico provvederà ad inoltrare la domanda di autorizzazione allo scarico, in 3 copie, alla Provincia settore Ambiente e Difesa del territorio.
A.3. Recapito fuori fognatura di acque reflue domestiche: l’autorizzazione è rilasciata previa presentazione della domanda 1) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (se lo scarico deriva da interventi su fabbricati destinati ad attività di servizio, ricettive o ad uso produttivo) o allo Sportello Unico dell’Edilizia (se lo scarico deriva da interventi da eseguire in edifici di civile abitazione), per l’inoltro al Servizio Ambiente del Comune (competente al rilascio dell’atto autorizzativo), redatta su apposito modulo avente tra gli allegati anche:
Ricevute le domande il S.U.A.P o il S.U.E. provvederà ad inoltrare:
B) Rinnovo di autorizzazione in scadenza.
Salvo quanto previsto dal D.Lgs n. 372/1999, l’autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dalla data del rilascio.
I titolari delle autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi del D.Lgs n. 152/1999 (dopo il 13/6/1999) devono richiedere il rinnovo un anno prima della scadenza (art. 45, co. 7, del D.Lgs n. 152/1999 come sostituito dall’art. 19, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 258/2000).
Sulla base della direttiva regionale approvata con delibera Giunta Regionale n. 1053/2003, il procedimento amministrativo avente per oggetto il mero rinnovo dell’autorizzazione allo scarico resta in capo all’Ente a cui compete la funzione autorizzativa.
Pertanto, trattandosi di rinnovo di autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti civili, la domanda deve essere inoltrata al Servizio Ambiente del Comune di Cento, utilizzando l’apposito modulo; per scarichi provenienti da insediamenti produttivi, commerciali o di servizio, la domanda deve essere inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che provvederà a trasmetterla all’Ente competente (HERA Ferrara srl per scarichi recapitanti in pubblica fognatura, Provincia di Ferrara per scarichi di acque reflue industriali o assimilate recapitanti fuori fognatura, Servizio Ambiente comunale per acque derivanti dal solo metabolismo umano o di prima pioggia recapitanti fuori fognatura).
C) Voltura di autorizzazione.
Nel caso di cambio societario o di titolarità di impresa è necessario procedere alla voltura dell’autorizzazione.
Analogamente al caso precedente, il procedimento amministrativo avente per oggetto la volturazione dell’autorizzazione allo scarico resta in capo all’Ente a cui compete la funzione autorizzativa.
Pertanto, trattandosi di rinnovo di autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti civili, la domanda deve essere inoltrata al Servizio Ambiente del Comune di Cento; per scarichi provenienti da insediamenti produttivi, commerciali o di servizio, la domanda deve essere inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che provvederà ad inviarla all’Ente competente del caso (HERA Ferrara srl, Provincia di Ferrara, Servizio Ambientecomunale).
All’istanza firmata dal subentrante, redatta su apposito modello, deve sempre essere allegata copia della precedente autorizzazione da volturare.
D) Variazione di autorizzazione.
E’ necessaria qualora, per un qualsiasi motivo, l’insediamento venga ampliato, ristrutturato o variato nella destinazione d’uso oppure sia modificata la natura, la qualità degli scarichi o la struttura della rete fognariao, infine, la ditta si trasferisca in altro luogo. La modifica di autorizzazione precedentemente rilasciata si configura, a tutti gli effetti, come nuova autorizzazione; pertanto, ai fini dell’ottenimento, si rimanda alle modalità descritte alla precedente lettera A).
E) Cessazione dell'attività (scarichi con recapito fuori fognatura)
In caso di cessazione dell’attività il titolare dell’autorizzazione, o il suo avente causa a qualsiasi titolo, deve presentare apposita comunicazione redatta su apposito modello, indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive che provvederà all’inoltro alla Provincia settore Ambiente e Difesa del territorio per l’adozione del provvedimento di competenza.