
Introduzione della comunicazione I.C.I.
Termini e modalità di presentazione.
Con delibera n. 152 del 17.12.2003, il Consiglio Comunale ha modificato il Regolamento ICI del Comune, sopprimendo l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI a decorrere dall'1/1/2004.
Il novellato art. 15 ha introdotto l'obbligo per il contribuente di produrre una comunicazione delle variazioni di possesso intervenute nel corso dell’anno di imposizione (acquisto, vendita, trasferimento di residenza, ecc…) utilizzando il modulo predisposto dal Comune, in distribuzione presso l'Ufficio Ici, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e scaricabile dal questa pagina del sito.
La comunicazione va consegnata direttamente o spedita a mezzo raccomandata al Servizio Tributi entro il termine del 31 dicembre dell’anno in cui sono intervenute le variazioni come stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27.1.2005. Per le variazioni che si verificano nel mese di dicembre, i soggetti passivi hanno 60 giorni di tempo per presentare la comunicazione decorrenti dal giorno in cui si è verificato il presupposto o il fatto oggetto della comunicazione (es. acquisto abitazione l’11 dicembre 2006: termine ultimo per presentare la comunicazione 9 febbraio 2007).
Principali riferimenti normativi:
Il Conto Corrente Postale per il versamento dell’imposta è il numero 41906900 intestato a Comune Cento I.C.I. Servizio Tesoreria.
Le informazioni pubblicate nella presente guida sono aggiornate al 27 aprile 2006.
L’Ufficio I.C.I. non risponde di eventuali modifiche interpretative o normative rese note dal Ministero delle Finanze in data successiva a 27 aprile 2006.
L’Ufficio I.C.I. è a disposizione per informare su possibili aggiornamenti.
Il calcolo dell’ICI on-line è un servizio fornito dal Progetto Comune Web di Computer Center.