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D.P.R. n.445/2000 in vigore dal 7 marzo 2001
- Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (AIMAG, ENEL, TELECOM, ecc.) non possono più chiedere certificati ai cittadini ma devono accettare l'autocertificazione o le dichiarazioni sostitutive, pena la violazione dei doveri d'ufficio (art.43 e art.72).
Il Comune non rilascerà ai cittadini certificati ad uso ente pubblico.
- La dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) è una dichiarazione con cui l'interessato attesta il contenuto di informazioni certificabili dalla Pubblica Amministrazione (art.46).L'Ufficio Pubblico richiedente dovrà attenersi alla dichiarazione del cittadino resa in carta semplice, senza autentica e senza allegare fotocopia di documento d'identità.
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare qualsiasi stato, fatto o qualità personale a diretta conoscenza dell'interessato, non necessita di autentica ma deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità di chi firma (art.47).
- L'autentica di firma è prevista solo per dichiarazioni sostitutive di atto notorietà dirette a privati, o per riscossione di somme effettuate non direttamente dal beneficiario ma da un terzo incaricato da questi (art.21).
- Le dichiarazioni nell'interesse di chi si trova temporaneamente impedito per motivi di salute, sono sostituite dalle dichiarazioni rese da un parente dello stesso (art.4).
- E' possibile dichiarare autentica all'originale una fotocopia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio, di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati, senza la necessità di farla autenticare (art.19).
- E' possibile fare l'autocertificazione anche per i soggetti privati che vi consentano (art.21).
- L'esibizione di un documento d'identità (carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione, ecc.), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile (art.45).
- Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di Pubblici Servizi possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità (art. 38).